Prescrizioni per il domicilio


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

Prescrizioni per il domicilio

– Avviso gli Iscritti –

 

L’art. 7, co. 1, della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 31.12.2012, n. 247) ha previsto che «l'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente (…)».

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, nella riunione del 28 maggio scorso, ha deliberato di invitare i Colleghi iscritti all’albo degli Avvocati con domicilio al di fuori del circondario del Tribunale di Nola ovvero con uffici sia nel circondario del Tribunale di Nola, che al di fuori di esso, ad eleggere domicilio professionale nell’ambito del circondario del Tribunale di Nola (ivi stabilendo il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente), comunicando nel contempo, l’ubicazione di eventuali uffici dallo stesso stabiliti al di fuori del circondario detto, sia a questo Ordine sia a quello in cui si trova l’ufficio, con l’avvertenza che, in difetto, verrà attivata la procedura finalizzata al  loro trasferimento agli Ordini forensi competenti in ragione dell’ubicazione del domicilio dei predetti avvocati.

 

Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 7 – Prescrizioni per il domicilio

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

 

Nola, 30.5.2013

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            IL PRESIDENTE

            Avv. Giuseppe Boccia             Avv. Francesco Urraro

 

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