Equo compenso per le prestazioni professionali dell’Avvocato. Delibera COA.


Newsletter n. 184 del 13.VI.2019

Il Consiglio, nella seduta dell’11 giugno 2019,

PREMESSO

che risultano frequenti iniziative da parte della committenza pubblica e privata di rilevanti dimensioni, di proporre accordi professionali contenenti clausole vessatorie lesive sia della necessaria proporzione tra il compenso e la quantità e qualità della prestazione professionale sia dei parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;

RILEVATO

che l’art.13 bis della Legge Professionale Forense (L.247/2012), introdotto dal DL.148/2017 e modificato dalla Legge Finanziaria 2018 (L.205/2017), in materia di equo compenso per le prestazioni professionali dell’Avvocato, considera: a)  equo il compenso professionale che risulti proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche del lavoro svolto; b) vessatorie quelle clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’Avvocato, nei rapporti professionali con imprese secondo l’accezione di cui al n.1) comma I del predetto articolo;

che il 26 aprile 2018 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi parametri forensi di cui al DM.37/2018, che si sostituisce il precedente DM.55/2014, adeguandone le voci e fissando nuove soglie minime alle quali l’Autorità Giudiziaria deve far riferimento nella liquidazione dei compensi e prevedendone nuove per le ipotesi di mediazione e negoziazione assistita, tenuto conto della quantità e qualità dell’opera prestata nonché dell’urgenza dell’affare, della gravità, dell’impegno richiesto per l’esame degli atti, oltre che dell’esito del processo;

che le menzionate clausole vessatorie appaiono, tra l’altro, in contrasto con il citato articolo 13 bis della legge professionale vigente per i seguenti profili:

  • una remunerazione per gli Avvocati iniqua e notevolmente inferiore a quella prevista dal d.M. n. 55/14 come integrato dal d.M. n. 37/18;
  • l’imposizione agli avvocati, a pena di esclusione dal rapporto professionale, della prestazione di alcune attività gratuite e/o con compenso forfettario irrisorio;
  • la determinazione del valore della pratica, ai fini dello scaglione tariffario, secondo metodi difformi dal disposto ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;
  • il mancato riconoscimento del rimborso spese generali previsto dalla legge professionale e regolato dai precitati decreti ministeriali;

che la questione appare d’interesse generale per l’avvocatura e di primaria rilevanza, anche costituzionale, in quanto la giusta retribuzione concreta uno dei principi cardine del diritto del lavoro sia dipendente che autonomo;

che la situazione di soggezione e di debolezza contrattuale nella quale spesso si trovano gli avvocati rispetto ai grandi committenti, pubblici e privati – che impongono contratti difformi dalle disposizioni sull’equo compenso – può indurli ad accettarli per una sorta di “stato di necessità”, senza sufficiente consapevolezza e considerazione che tale comportamento potrebbe, ricorrendone i presupposti, concretare pure una violazione disciplinare degli avvocati stessi, sanzionabile in forza del vigente codice deontologico (cfr. articoli 9, 19, 25 e 29);

che è quindi opportuno e necessario che questo Ordine deliberi in argomento per chiarire ai propri iscritti la portata dei loro obblighi in punto di pattuizione dei compensi per l’opera professionale, rammentandone il dovere di osservanza;

pertanto,

RICHIAMATI

– l’articolo 13 bis della legge n. 247/2012, che impone il riconoscimento all’avvocato di un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, almeno conforme ai parametri ministeriali;

– l’articolo 19 quaterdecies comma 3 del decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017, che estende espressamente la disciplina ex articolo 13 bis della legge n. 247/2012 anche a tutti i soggetti della pubblica amministrazione;

– la circostanza che già diverse amministrazioni pubbliche hanno formalmente stabilito con atti d’indirizzo ai propri dirigenti di improntare l’attività amministrativa all’integrale rispetto della normativa sull’equo compenso;

– le decisioni del Giudice Amministrativo che hanno già sanzionato l’illegittimità della fissazione di compensi non in linea con le tariffe professionali e, comunque, in contrasto con il principio di equo compenso, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nonché le convergenti indicazioni delle Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali approvate il 24 ottobre 2018;

– l’evidenza che analoghi principi debbono informare l’attività delle società private di rilevanti dimensioni;

– gli articoli 9, 19, 25 e 29 del vigente codice deontologico forense che stabiliscono in via generale il divieto di accettazione di un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale e, così, in contrasto anche con i principi di leale concorrenza tra colleghi

DELIBERA

 1) di diffidare formalmente:

  1. gli enti pubblici, le società private non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia, nonché all’ISVAP e all’ABI, a:
  2. astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli avvocati convenzioni o accordi di rapporto professionale comportanti la violazione o l’elusione delle vigenti disposizioni sull’equo compenso indicate nelle premesse e successive modifiche e integrazioni;
  3. garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, compenso quanto meno non inferiore ai parametri del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e riconoscendo agli avvocati il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
  4. tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Nola ad osservare nei propri rapporti professionali con i committenti destinatari della normativa in esame il pieno rispetto dei richiamati principi in tema di diritto a un compenso “equo”, d’inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss m, di decoro e dignità professionale.

2) Di evidenziare a tutti gli iscritti all’Ordine di Nola che la presente delibera assolve anche ad una funzione di tutela e di esatta applicazione delle disposizioni sull’equo compenso, con la finalità di interesse generale di garantire la riconduzione a diritto degli accordi contrattuali già in essere e l’allineamento con la normativa di quelli di futura stipula;

3) Di rammentare a tutti gli iscritti che la violazione della normativa sull’equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e assume rilevanza di illecito deontologico.

4) Di riservare a sé la ulteriore decisione di delegare uno o più Consiglieri, cui gli Avvocati, con garanzia della riservatezza, potranno segnalare tutti i comportamenti posti in essere dai soggetti destinatari della disciplina dettata in materia di equo compenso che sono in contrasto con i principi richiamati nella presente delibera, al fine di promuovere specifiche comunicazioni e diffide con l’invito ad attenersi ai principi di cui alle premesse;

5) Di pubblicare sul sito internet del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nola gli attuali parametri di riferimento per la determinazione dei compensi in materia amministrativo, civile, penale e tributario.

Nola, 13.6.2019

IL PRESIDENTE

Avv. Domenico Visone

Assistenza stragiudiziale – Arbitrato – Negoziazione Assistita

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