Newsletter n. 95 del 3.III.2023
Si evidenzia che dal 1° marzo 2023 l’art. 492 bis cpc è stato novellato, ragion per cui il creditore interessato può rivolgere l’istanza direttamente all’ufficiale giudiziario addetto del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza.
Rimane la competenza autorizzativa del Presidente Coordinatore (492 bis secondo comma) SOLO se vi è grave e documentato pericolo nel ritardo , prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui al 482 cpc .
In esito alla richiesta del difensore rivolta direttamente all’Ufficiale Giudiziario, questi procederà nei termini di cui all’art. 155 quinquies disp att. cpc.
Il Presidente del COA di Nola, Avv. Arturo Rianna
Cordiali saluti.
Nola, li 3.III.2023
(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)