Newsletter n. 277 del 06.VI.2024
Si trasmette il documento indicato in oggetto, riportando di seguito il sommario degli argomenti trattati:
SOMMARIO
Parte I. Diritto Penale……………………………………………………………………….. p. 03
1)Detenzione domiciliare disciplinata dal decreto legislativo n. 150 del 2022: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lettere s) e v), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost; inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150 del 2022, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150 del 2022, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost.
2)Rapina impropria: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; dichiarazione, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma primo, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
3) Produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., nella parte in cui non prevede, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Parte II. Diritto Processuale Penale…………………………………………………. p.10
1) Applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, previsione della diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 444 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost; non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. 2) Art. 34 cod. proc. pen.: dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.
Parte III. Diritto Penitenziario e dell’Esecuzione……………………………….. p.15
1) Detenuti o internati per i reati ex art. 4-bis, comma 1, per i quali non sussiste il divieto di concessione dei benefici ex art. 4 bis legge 26 luglio 1975 numero 354. Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, sollevata in relazione agli artt. 3, 31 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nonché all’art. 3 par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 24 paragrafo 2, CDFUE nella parte in cui prevede che l’autorizzazione ai colloqui telefonici con i figli minori, aggiuntiva a quella prevista dall’art. 39 reg. penit., non può essere concessa più di una volta alla settimana.
Parte IV. Legislazione Penale Speciale……………………………………………… p.19
1) Questioni di legittimità costituzionale relative alla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998.
Cordiali saluti.
Nola, li 06.VI.2024
(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)