Cassazione. Rassegna delle pronunce della Corte Costituzionale in materia penale (novembre 2025)


Newsletter n. 433 del 4.XII.2025

Si trasmette il documento indicato in oggetto, riportando di seguito il sommario degli argomenti trattati:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel.612025.pdf

SOMMARIO

PARTE I – DIRITTO PENALE
Mancata previsione della diminuente della lieve entità del fatto per il reato di furto con strappo: infondatezza delle q.l.c. dell’art. 624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». (sent. n. 171 del 2025)…………………………………………….. 2

Esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni: illegittimità costituzionale parziale dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.  in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 172 del 2025)…… 5

Esclusione dal bilanciamento, nel delitto di furto in abitazione, della circostanza attenuante del vizio parziale di mente con l’aggravante della violenza alle cose: illegittimità costituzionale parziale dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 173 del 2025)………………. 8

PARTE II. PROCEDURA PENALE
Citazione dell’assicuratore quale responsabile civile, a richiesta dell’imputato, nei procedimenti per responsabilità sanitaria, nelle ipotesi di obbligo assicurativo, imposto alle strutture sanitarie pubbliche, per danni provocati dagli operatori sanitari in servizio, ed ai medici privati: illegittimità costituzionale parziale dell’art. 83 cod. proc. pen.  in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 170 del 2025)………………….. 10

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE
Applicazione della confisca “allargata” in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di “piccolo spaccio” come disposto dal c.d. Decreto Caivano:  infondatezza delle q.l.c. dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stup.), in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 42, Cost., nonché del medesimo  art. 85-bis in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. (sent. n. 166 del 2025)…………………… 13

Mancata previsione del potere del prefetto, nell’emettere l’informazione interdittiva antimafia, di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia. Inammissibilità, per difetto di rilevanza della q.l.c. parziale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 sollevata in relazione all’art. 3 Cost. (sent.  n. 175 del 2025)…………………. 20

Cordiali saluti.

Nola, li 4.XII.2025

(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)